Tipica alpina (Zona A)
REGOLAMENTO DI CACCIA DELLA FAUNA “TIPICA ALPINA”
DISPOSIZIONI CHE RIGUARDANO
LA GESTIONE VENATORIA DELLA “TIPICA ALPINA”
NEL COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA “VALLE BORLEZZA”
CONSIDERATO CHE:
la razionale gestione delle popolazioni delle specie faunistiche che vivono nella ”Zona
Faunistica delle Alpi” si deve sempre basare sulla conoscenza dei suoi parametri biologici
più importanti;
i Galliformi alpini si configurano a tutti gli effetti come specie di cui è prioritaria la
conservazione e le fluttuazioni delle loro popolazioni nel tempo devono essere pertanto
monitorate;
l’attività di censimento delle popolazioni di Fauna selvatica ai fini della regolamentazione
del prelievo venatorio è stabilita dalla L.R. n.26/93 agli articoli 8 e 34;
i Comitati di Gestione promuovono e organizzano la ricognizione delle risorse ambientali e
della consistenza faunistica come stabilito dall’art.31 della L.R. n.26/93;
UTR Bergamo ha disciplinato l’attività dei censimenti con propria deliberazione, con la
quale si precisa che i censimenti vengono effettuati da personale volontario con qualificata
esperienza, individuato dal Comitato di Gestione tra i cacciatori in possesso di licenza in
corso di validità e comunicato a UTR Bergamo, sotto il controllo e vidimazione del Corpo di
Polizia Provinciale;
il Piano di prelievo della Fauna “Tipica alpina”, Gallo forcello (Tetrao tetrix) e Coturnice
(Alectoris graeca saxatilis), è subordinato all’avvenuto svolgimento annuale di programmi
specifici di censimento, “pre-riproduttivo e post-riproduttivo”, finalizzati alla raccolta di
dati standardizzati ed efficacemente utilizzabili ai fini gestionali, come stabilito dal
“Protocollo d’intesa per la gestione sostenibile del Fagiano di monte e della Coturnice”,
entrato in vigore nel 2014 in tutti i Comprensori alpini della Provincia di Bergamo.
Il Comitato di Gestione del CA Valle Borlezza, sentito il parere della Commissione “Penna” al fine
di regolamentare la partecipazione ai censimenti dei cacciatori e la loro ammissione ai Piani di
prelievo dei Galliformi alpini
DELIBERA
di adottare, a partire dalla stagione venatoria 2019-2020,
le disposizioni e gli obblighi contenuti nel PIANO NORMATIVO di seguito descritto:
(Ammissione alla forma di caccia “Tipica Alpina”)
ART. 1
I candidati che richiedono l’ammissione alla forma di caccia “Tipica Alpina” in Valle
Borlezza devono avere fatto richiesta nei tempi dovuti e avere praticato la caccia con il cane
nel Comparto di minor tutela “Zona B” per almeno un triennio.
(Partecipazione ai censimenti)
ART. 2
Per tutti i cacciatori-soci del CA Valle Borlezza ammessi e abilitati alla caccia della “Tipica
Fauna alpina” (Gallo forcello e Coturnice) la partecipazione ai censimenti è obbligatoria.
ART. 3
La partecipazione è obbligatoria ad almeno N°4 giornate di censimento, con un limite
minimo di due giornate obbligatorie per ciascuna stagione di censimento (vale a dire
l’obbligo di partecipare a N° 2 giornate di censimento in primavera e a N° 2 giornate di
censimento in estate).
ART. 4
Sono esonerati totalmente o parzialmente dall’obbligo di partecipare ai censimenti:
1. i cacciatori che nell’anno dei censimenti compiono i 70 anni di età (over 70);
2. i cacciatori che per giustificate e certificate motivazioni di salute non potranno
partecipare al numero di giornate di censimento ritenute obbligatorie: questi ultimi sono
obbligati a consegnare quanto prima (entro 10 giorni) al COMITATO DI GESTIONE
del C.A. la documentazione medica necessaria per richiedere l’esonero;
il cacciatore che per giustificate e certificate motivazioni di salute non potrà partecipare,
parzialmente o totalmente, ai censimenti primaverili e/o estivi, dovrà presentare un
certificato medico per singolo periodo di censimento (primaverile o estivo), o due certificati
distinti nel caso in cui non è stato possibile partecipare totalmente ai censimenti stagionali.
(Assicurazione)
ART. 5
Nel corso delle attività di censimento dei Galliformi alpini previste in primavera e in estate,
al fine di svolgere l’attività in sicurezza, è obbligatorio per tutti i cacciatori possedere la
Polizza Assicurativa in corso di validità.
ART. 6
Il Comprensorio Alpino “Valle Borlezza” declina ogni responsabilità per danni a persone,
ad animali o a cose derivanti dalle attività di censimento organizzate e realizzate nel proprio
territorio.
(Criteri e priorità di ammissione al Piano di Prelievo)
ART. 7
L’ammissione al Piano di prelievo del Gallo forcello e della Coturnice è pertanto
riservata ai cacciatori che partecipano al numero di giornate di censimento ritenute
obbligatorie.
Ai cacciatori-soci esclusi dal Piano di prelievo della Tipica fauna alpina, non verranno
rilasciati gli appositi contrassegni che attestano l’abilitazione e la regolarità del prelievo e
nel contempo autorizzano il cacciatore alla detenzione e al trasporto dei capi abbattuti.
In mancanza di tali contrassegni chi dovesse essere trovato in possesso del capo
abbattuto sarà perseguito a termini di legge.
A seguito della verifica di adempimento da parte degli stessi cacciatori degli obblighi sopra
esposti, i nominativi dei cacciatori-soci ammessi alla caccia del Gallo forcello e alla
Coturnice verranno comunicati agli organi preposti alla vigilanza venatoria prima della
apertura della stagione venatoria.
ART. 8
Il “Protocollo tecnico di Gestione dei Galliformi alpini” prevede, in funzione della
definizione di una quota di prelievo annuale sostenibile, l’applicazione delle seguenti
disposizioni operative atte a impedire lo sforamento del Piano di prelievo:
1. principio di proporzionalità tra il numero di capi da prelevare e numero dei
cacciatori abilitati, pari a 1 capo x 4 cacciatori;
2. la sospensione anticipata del Piano di prelievo o l’assegnazione nominativa dei
capi residui nel caso sia raggiunto l’80% del Piano di prelievo.
Occorrerà quindi adottare in entrambi i casi LA PROCEDURA DEL SORTEGGIO come
misura atta a individuare un numero massimo di cacciatori x giornata di caccia e
l’assegnazione nominativa dei capi residui (nel caso sia raggiunto l’80% del Piano di
prelievo), in modo da rispettare le norme contenute nel Protocollo Tecnico.
(Graduatoria di merito)
ART. 9
Una volta definita la quota di capi da prelevare, nell’eventualità che si renda necessario
individuare un numero massimo di cacciatori x giornata di caccia e/o assegnare
nominalmente i capi residui (nel caso sia raggiunto l’80% del Piano di prelievo), verrà
approntata una “GRADUATORIA DI MERITO” in funzione dell’impegno e della
partecipazione dei cacciatori ai censimenti, espressa in NUMERO DI GIORNATE
ECCEDENTI QUELLE RITENUTE OBBLIGATORIE.
IN ORDINE DI PRIORITA’ i criteri che definiscono la “Graduatoria di merito” sono:
1. Numero di giornate di censimento eccedenti quelle ritenute obbligatorie;
2. Partecipazione al numero minimo di giornate di censimento ritenute obbligatorie;
3. Esonero per limite di età (over 70);
4. Esonero per giustificate e certificate motivazioni riguardo problematiche di salute.
ART. 10
A seguito della verifica del numero totale di censimenti realizzati da parte degli stessi
cacciatori, la PRECEDENZA – per quanto riguarda la prima giornata di caccia e/o
l’eventuale assegnazione nominativa dei capi residui (nel caso sia raggiunto l’80% del Piano
di prelievo) – sarà riservata ai cacciatori più meritevoli per numero massimo di giornate di
partecipazione ai censimenti primaverili-estivi.
A parità di numero totale di giornate di censimento realizzate si adotterà la procedura del
sorteggio.
(Piano di Prelievo)
ART. 11
Il Comitato di Gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani
numerici di prelievo siano effettuati nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati.
Allo scopo il CA si riserva di chiudere la caccia anche prima dell’effettivo completamento
dei piani.
ART. 12
Il cacciatore deve attenersi alle direttive del Comprensorio e del suo Comitato di Gestione
per quanto riguarda chiusure/sospensioni della caccia, sorteggi, turnazioni, etc.
ART. 13
Il cacciatore è tenuto ad informarsi presso la segreteria dello stesso sull’andamento del piano
di prelievo, facendo attenzione alle comunicazioni esposte o comunicate anche
telefonicamente.
ART. 14
Il Comitato di Gestione, in funzione degli esigui Piani di prelievo concessi negli ultimi anni
e del numero dei cacciatori abilitati, ha previsto un carniere stagionale complessivo per
cacciatore di un solo capo di Gallo forcello.
ART. 15
Il numero di cacciatori ammessi, in ogni stagione venatoria, al prelievo dei Galliformi alpini
non può essere superiore a 4 unità per ogni capo previsto dall’eventuale piano di
prelievo.
ART. 16
Il Comitato di Gestione ha l’obbligo di predisporre ogni strumento necessario per
l’aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo autorizzati annualmente, con particolare
riferimento all’obbligo da parte del cacciatore di notificare il capo abbattuto e sottoporre a
valutazione biometrica dello stesso in apposito centro di verifica reso noto al Corpo di
Polizia Provinciale.
ART. 17
L’apertura della caccia alle specie Gallo forcello e Coturnice può avere inizio non prima
della prima domenica di ottobre.
Il presente regolamento è stato approvato all’unanimità dal C.T.G. nella
seduta del 18.04.2019 ed ha effetto immediato sostituendo quelli attualmente
in vigore.